Art. 3.
(Autorizzazione per la riattivazione degli impianti nucleari).

      1. I progetti e il programma dei lavori relativi alla riattivazione degli impianti nucleari di cui all'articolo 2 sono sottoposti all'approvazione dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), al fine di assicurare la sostenibilità delle modifiche da apportare per migliorare la sicurezza nucleare e di garantire una conduzione degli impianti rispondente alla normativa internazionale.
      2. Nel programma dei lavori di cui al comma 1 sono indicate le modalità di avviamento degli impianti fino all'utilizzo, in maniera graduale, a piena potenza.